In seguito all’ennesimo disservizio riguardante la fatturazione dei conguagli in bolletta, l’Autorità per l’energia e il gas, in un recente comunicato stampa, ha pubblicato alcuni interessanti chiarimenti sulle rateizzazioni in bolletta in presenza di eventuali conguagli.
Il numero di rate richieste dal cliente, come previsto in bolletta, non dev’essere inferiore al numero delle bollette ricevute fra un conguaglio e quello successivo. In ogni caso le rate non possono essere cumulate.
Interessante è inoltre sapere che eventuali ricalcoli tariffari, derivanti da eventuali modifiche ai prezzi dell’energia e del gas tra un trimestre e l’altro, devono essere considerati del tutto assimilabili ai normali conguagli.
In generale ed a tutela del consumatore, si ricorda che i clienti possono richiedere di rateizzare la bolletta gas
se il conguaglio è superiore al doppio dell’addebito più elevato fatturato nelle bollette a stima, ricevute dopo la precedente bolletta di conguaglio;
se a causa di un malfunzionamento del contatore viene chiesto il pagamento di consumi non registrati dal contatore stesso;
se al cliente dotato di contatore accessibile è stato chiesto un conguaglio a causa di una o più mancate letture.
La rateizzazione va chiesta al venditore entro la scadenza di pagamento della bolletta.