Nel linguaggio giuridico italiano il comodato è il contratto con cui una parte, detta comodante, consegna gratuitamente a un’altra, il comodatario, un bene mobile o immobile perché se ne serva per un tempo o per un uso determinato, con l’obbligo di restituirlo alla scadenza. L’articolo 1809 del Codice civile definisce la disciplina di massima, mentre l’articolo 1810 tratta espressamente il comodato “senza determinazione di durata”, quello che, nel lessico corrente, viene chiamato a tempo indeterminato. In assenza di una data di restituzione o di un termine intrinseco – come potrebbe essere il completamento di un certo lavoro o il raggiungimento di una condizione prevista dalle parti – la legge riconosce al comodante la facoltà di chiedere indietro il bene “in qualunque momento”, purché la richiesta avvenga in modo conforme ai principi di buona fede e non risulti abusiva rispetto agli interessi in gioco. Comprendere questa cornice è indispensabile per evitare equivoci: il comodato a tempo indeterminato non è un possesso precario dipendente dal mero capriccio, ma un rapporto che resta revocabile sull’esigenza sopravvenuta del proprietario o su condizioni oggettive che rendano ragionevole l’interruzione.
Valutare le ragioni della richiesta di restituzione
Chi desidera porre fine al comodato deve anzitutto interrogarsi sui motivi che lo spingono alla revoca. La giurisprudenza, rileggendo l’articolo 1810, ha chiarito che occorre un bisogno reale e non simulato: per un immobile si cita, ad esempio, il rientro di un figlio che abbia perso la propria abitazione o la decisione di vendere il bene per sopravvenute necessità economiche; per un macchinario potrebbe bastare la volontà di ricollocarlo nella propria azienda a fronte di un aumento di commesse. Non è invece considerato sufficiente il semplice mutamento di intenzioni, se l’uso da parte del comodatario risulta ancora conforme all’accordo originario e l’improvvisa rivalsa creerebbe uno squilibrio eccessivo fra le parti. In sintesi, la legge attribuisce al comodante un potere di revoca, ma lo incardina in una logica di correttezza contrattuale: all’obbligo di gratuità si accompagna il dovere di non abusare dell’altrui affidamento.
Analisi del contratto e degli accordi collaterali
Prima di intraprendere qualsiasi passo concreto è opportuno rileggere il testo scritto, se esiste, o ricostruire le circostanze in cui il bene è stato ceduto. Talvolta clausole apparentemente marginali fissano un termine implicito: la locuzione “finché necessario alla conclusione dei lavori” oppure “per tutta la permanenza a Milano del sig. Rossi” equivale a individuare un momento certo di cessazione del comodato. In assenza di pattuizioni documentate, il contesto testimoniale avrà un peso decisivo; perciò raccogliere e conservare e‑mail, messaggi o ricevute che provino la consegna e le modalità di utilizzo del bene può rivelarsi determinante in caso di contenzioso. La fase di verifica contrattuale serve anche a stabilire se il comodatario abbia sostenuto spese straordinarie non ripetibili, poiché l’articolo 1808 gli riconosce il diritto al rimborso delle spese “necessarie e urgenti” che non siano state materia di accordo.
Redigere e inviare la richiesta formale di restituzione
Il modo più lineare per interrompere il comodato consiste nell’indirizzare al comodatario una comunicazione scritta – preferibilmente raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata – in cui si esplicitano i dati delle parti, la descrizione del bene, la data di consegna originaria e la ragione concreta per cui si rende necessaria la restituzione. Il tono dev’essere chiaro ma rispettoso: la lettera fissa un termine ragionevole entro cui restituire, concede un lasso di tempo sufficiente all’organizzazione logistica e precisa le modalità di riconsegna. Nella prassi, per un immobile si concedono trenta o sessanta giorni, salvo urgenza comprovata; per un bene mobile ingombrante possono bastare due settimane. La formulazione “vi invito a restituire entro e non oltre…” accompagnata dall’indicazione del luogo e della data di rilascio evita ambiguità. Allegare eventualmente l’estratto degli articoli di legge o la copia del contratto aiuta il destinatario a cogliere il fondamento giuridico della richiesta.
Gestire il periodo di preavviso e le trattative di uscita
Ricevuta la comunicazione, il comodatario potrebbe domandare un termine ulteriore per motivi di trasloco o di dismissione di attività. La flessibilità è consigliata purché non pregiudichi l’urgenza addotta. Un accordo di proroga sottoscritto da entrambe le parti, magari con la previsione di un indennizzo per occupazione oltre il termine, mette al riparo da contestazioni. Nel frattempo è bene verificare lo stato del bene: per gli immobili si può concordare un sopralluogo congiunto e redigere un verbale fotografico che accerti eventuali danni. Per i beni mobili, l’inventario di dotazioni e accessori, corredato da fotografie, riduce i margini di lite sullo stato di conservazione.
Affrontare il mancato rilascio spontaneo
Se il comodatario non restituisce il bene né risponde alla diffida, il comodante può agire in giudizio con l’azione di restituzione prevista dall’articolo 1809: si tratta di un’azione personale che si propone davanti al tribunale ordinario del luogo in cui il comodatario ha domicilio. L’avvocato imposterà la domanda allegando la prova del comodato – contratto o testimoni – e della richiesta di restituzione rimasta inevasa. Nei casi di particolare urgenza, quali il bisogno abitativo del comodante, si può ricorrere al procedimento sommario di cognizione ex articolo 702‑bis c.p.c. o, in casi più stringenti, al provvedimento d’urgenza ex articolo 700, dimostrando il periculum in mora. Per beni mobili di valore inferiore ai cinquemila euro è competente il giudice di pace. Durante il processo il giudice può concedere un termine di grazia, ma se accerta il titolo e la necessità, emetterà un ordine di rilascio esecutivo.
La riconsegna materiale e la questione dei danni
Al momento della restituzione occorre consegnare le chiavi o il bene in luogo concordato e firmare un verbale che attesti lo stato di consistenza: le fotografie scattate alla consegna completano la prova. Se il bene presenta deterioramenti oltre l’uso normale, il comodante può trattenere a titolo di indennizzo somme eventualmente già concordate o, in mancanza, agire separatamente per il risarcimento ai sensi dell’articolo 1808 secondo comma. Viceversa, se il comodatario ha sostenuto spese necessarie senza poterne godere, può domandare il rimborso dimostrando l’urgenza e il beneficio per il proprietario; la giurisprudenza è però severa: le spese di mero abbellimento o di miglioramento non concordato restano a carico di chi le ha effettuate.
Aspetti fiscali e registrazione dell’atto
Il comodato, se stipulato per iscritto e avente a oggetto beni immobili, deve essere registrato all’Agenzia delle Entrate con imposta fissa di duecento euro; il comodante può beneficiare, per immobili concessi a parenti in linea retta entro il primo grado, di riduzioni sull’IMU purché il contratto risulti registrato. L’interruzione anticipata non genera nuova imposta di registro, ma impone la presentazione del modello RLI entro trenta giorni per comunicare la cessazione: un adempimento spesso ignorato che, se omesso, espone a sanzione.