Stante la libertà lasciata alle parti, i contratti atipici non possono definirsi un numero chiuso e sono in continua evoluzione.
Tra tali contratti viene inserito per esempio il contratto di manleva, attraverso il quale un soggetto si impegna a mantenere indenne un soggetto in caso di inadempimento.
Il patto di manleva si distingue dalla fideiussione, in quanto il primo ha per contenuto il dovere di sollevare altri dalle conseguenze di un fatto dannoso e, quindi, realizza un’assunzione di garanzia da parte dell’obbligato. Mentre, quindi, la manleva è eventuale e condizionata, il fideiussore, normalmente, si obbliga negli stessi termini del debitore principale. Inoltre, l’obbligo di manleva si assume verso il debitore, mentre la fideiussione, normalmente, si assume verso il garante.
Da segnalare anche la differenza tra il contratto di vitalizio alimentare, che configura un contratto atipico, e la rendita vitalizia. Infatti, mentre quest’ultimo, codicisticamente disciplinato, ha per oggetto obbligazioni prettamente assistenziali di dare, e quindi fungibili, nel contratto di vitalizio alimentare, le prestazioni oggetto dell’obbligazione sono anche di fare, e fondate sull’intuitu personae.
Entrambi i contratti si caratterizzano per l’aleatorietà degli stessi, in quanto debbono ritenersi incerte sia le prestazioni da eseguire sia la durata delle stesse, appunto perché collegate alla vita del beneficiario, per cui, qualora, si conosca già la prossimità del decesso del beneficiario, il contratto sarà nullo per difetto di causa. La giurisprudenza, infatti, è ferma nel ritenere che è nullo il contratto di vitalizio o di rendita vitalizia qualora già al momento della sua costituzione il beneficiario sia in uno stato di salute talmente grave da potersi prevedere il decesso dello stesso nel breve periodo.
Qualora, quindi, si possa prevedere con una discreta certezza, la breve durata della vita del beneficiario, il contratto deve ritenersi nullo, proprio per mancanza dell’alea. Naturalmente, deve sussistere al momento della conclusione del contratto la prevedibilità del decesso, per cui conformemente a tale orientamento, Cass. 15848/11 ha correttamente escluso la nullità del contratto di vitalizio alimentare, qualora il decesso del beneficiario, pur avvenuto pochi mesi dopo la stipula del contratto, non poteva essere previsto al momento della conclusione in quanto era sopraggiunta una malattia non eziologicamente collegata al preesistente quadro clinico del beneficiario.
Tra gli ulteriori contratti atipici si segnalano, tra i più diffusi, il contratto di ormeggio, il contratto di skipass e il contratto autonomo di garanzia.