L’assegno circolare è una promessa incondizionata della banca di pagare una certa somma a vista; la struttura è pertanto simile a quella del vaglia cambiario (artt. 82-86), ovvero di obbligazione diretta di pagamento, assunta dalla banca che emette il titolo.
L’assegno circolare non può mai essere “al portatore” (si vuole infatti evitare che l’assegno circolare faccia “concorrenza” alla moneta legale) ed è pagabile presso qualunque dipendenza della banca che lo ha emesso (art. 82).
Deve esistere una preventiva provvista di fondi da parte del cliente (art. 82).
Requisiti formali dell’assegno circolare
I requisiti di forma dell’assegno circolare sono necessari per la validità del titolo (art. 83).
Si tratta di
denominazione di “assegno circolare” sul documento;
– promessa incondizionata di pagamento a vista da parte della banca;
– indicazione del beneficiario;
– luogo e data di emissione;
– firma della banca emittente.
Non è invece richiesta l’indicazione del luogo di pagamento, posto che l’assegno circolare è pagabile presso qualunque dipendenza della banca emittente.
Requisiti di regolarità dell’assegno circolare
La mancanza dei requisiti di regolarità dell’assegno circolare comporta solo l’applicazione di sanzioni pecuniarie, ferma restando la validità del titolo di credito emesso.
Si tratta di (art. 82, comma 2):
-banca deve essere fra quelle autorizzate dalla “Banca d’Italia” all’emissione di assegni circolari;
la banca emittente deve costituire presso la “Banca d’Italia” una cauzione in titoli a garanzia dell’ammontare degli assegni circolari emessi;
-l’importo dell’assegno circolare non può essere superiore a quello della provvista fondi da parte del cliente.
Pagamento dell’assegno circolare
L’assegno deve essere presentato per l’incasso entro 30 gg. dall’emissione, presso qualunque dipendenza della banca emittente. Il mancato rispetto del termine comporta la perdita dell’azione di regresso verso gli eventuali giranti (art. 84, comma 1), mentre l’azione contro la banca emittente si prescrive in 3 anni (art. 84, comma 2).
Ammortamento dell’assegno circolare
La procedura di ammortamento dell’assegno circolare ricalca quella vista per l’ assegno bancario (v. 3.1.6), con la differenza che, decorsi 20 gg. dalla denuncia di furto, il portatore può comunque richiedere alla banca emittente il pagamento, presentandosi presso la filiale che ha emesso il titolo originale.